RegolamentoTitolo III

Art. 33

Pinza bollatrice

In vigore dal 1 apr 1962
La pinza bollatrice è di uso strettamente personale del consegnatario di essa e non può essere cambiata nel corso della carriera salvo che per rottura o per sensibile alterazione del conio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-33

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