Regolamento›Titolo III
Art. 33
Pinza bollatrice
In vigore dal 1 apr 1962
La pinza bollatrice è di uso strettamente personale del consegnatario di essa e non può essere cambiata nel corso della carriera salvo che per rottura o per sensibile alterazione del conio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-33