Regolamento›Titolo III
Art. 36
Archiviazione degli atti
In vigore dal 1 apr 1962
L'archiviazione degli atti presso gli U.T.I.F. VA FATTA distintamente per un anno solare, per materia e per Provincia.
Presso gli uffici dipendenti la custodia degli atti deve essere con sistema corrispondente a quella dell'U.T.I.F.
In fascicoli separati devono essere conservate:
a) le raccolte delle circolari;
b) le raccolte dei bollettini ufficiali.
L'archivio deve essere diviso in classi contraddistinte da una lettera maiuscola per i servizi generali e da un numero romano per le singole imposte.
Gli atti tecnici e quelli inerenti all'esercizio degli stabilimenti, delle, fabbriche e degli opifici (cioè: denuncia e relativi disegni, verbali di verifica, lettera di comunicazione di concessioni ministeriali, variazioni introdotte negli impianti con relativa documentazione e verbali di verifica suppletivi, ordini di esercizio per la vigilanza, verbali relativi all'impianto dei misuratori e d' altri congegni di controllo fiscale) vanno conservati in fascicolo separato fino a quando lo stabilimento, la fabbrica e l'opificio non abbiano cessato la loro attività.
In tutti gli U.T.I.F. deve essere istituito uno schedario generale di tutti gli stabilimenti, le fabbriche, gli opifici, le officine e simili, esistenti nel territorio della circoscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-36