RegolamentoTitolo III

Art. 30

Registro di presenza

In vigore dal 1 apr 1962
In tutti gli stabilimenti, fabbriche, opifici e simili, soggetti a vigilanza fiscale, è tenuto un registro di presenza nel quale gli impiegati dalle imposte di fabbricazione, che entrano nello stabilimento, annotano il loro nominativo, l'ora di entrata e di uscita e le specificazione del servizio espletato. Detto registro, chiuso a fine mese, viene restituito allo U.T.I.F. per i controlli del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registro di presenza (Art. 30 Approvazione del regolamento di servizio per il personale delle Imposte di fabbricazione.) — Testo vigente | Portale Normativo