Regolamento›Titolo III
Art. 29
Ufficio finanziario di fabbrica
In vigore dal 1 apr 1962
Il servizio permanente presso un determinato stabilimento può, per un medesimo periodo di tempo, essere disimpegnato da uno o più impiegati. In tal caso, detto personale costituisce un ufficio finanziario di fabbrica.
Presso ogni ufficio finanziario di fabbrica è tenuto un apposito registro nel quale sono trascritti gli ordini di servizio ed ogni altra disposizione che l'ingegnere capo impartisce per il regolare funzionamento dell'ufficio, nonché gli eventuali rilievi fatti dai superiori in occasione di sopraluoghi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-29