Regolamento›Titolo III
Art. 28
Servizio permanente e saltuario
In vigore dal 1 apr 1962
Il servizio permanente è quello espletato con orario prestabilito in modo continuativo presso un solo stabilimento, opificio, magazzino e simili, sia di giorno che di notte.
L'ingegnere capo stabilisce l'orario e dispone i turni del personale necessario tenendo conto delle disposizioni in vigore per l'orario d'ufficio.
Il servizio saltuario è quello prestato in modo discontinuo e senza orario prestabilito in uno o più stabilimenti ed in altri luoghi soggetti a vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-28