RegolamentoTitolo III

Art. 32

Rimozione dei suggelli

In vigore dal 1 apr 1962
In caso di rimozione di suggelli, il personale si assicura che le impronte fatte con le pinze bollatrici corrispondono con quelle risultanti dai verbali di applicazione e procede alla distruzione dei suggelli rimossi mediante taglio quando non vi sia luogo ad eccezioni e controversie. Dell'operazione compiuta viene redatto apposito verbale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-32

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