Regolamento›Capo X
Art. 27
Periodo di prova
In vigore dal 1 apr 1962
Gli ingegneri di nuova nomina, nel periodo di prova, sono utilizzati dagli ingegneri capi nel modo ritenuto più idoneo alla loro formazione tecnico-professionale.
I vice procuratori di nuova nomina, durante il periodo di prova, sono adibiti, nelle sedi degli U.T.I.F., ai compiti propri della carriera di concetto, al fine di acquisire la necessaria conoscenza del servizio tecnico ed elettrotecnico delle imposte di fabbricazione.
Gli ufficiali aggiunti di nuova nomina, durante il periodo di prova, disimpegnano, nelle sedi degli U.T.I.F., le mansioni proprie della carriera esecutiva, onde conseguire la necessaria conoscenza dei servizi contabili ed amministrativi delle Imposte di fabbricazione, nonché la buona preparazione per poter collaborare alto svolgimento del servizio tecnico ed elettrotecnico di Istituto.
Sarà cura degli ingegneri capi di avvicendare il personale in prova nelle diverse mansioni, affinché possa acquisire conoscenza dei vari servizi.
Anche dopo il periodo di prova e fino a quando detto personale non avrà dato affidamento di avere buona conoscenza del servizio cui s'intende destinarlo, il medesimo deve essere affiancato ad altro personale della stessa carriera, a) quale unicamente incombe la responsabilità del servizio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-27