Regolamento›Capo VII
Art. 22
Ufficiali superiori, ufficiali capi, primi ufficiali, ufficiali ed ufficiali aggiunti - Loro compiti
In vigore dal 1 apr 1962
Gli ufficiali superiori, gli ufficiali capi, i primi ufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali aggiunti disimpegnano le mansioni inerenti ai servizi contabili ed amministrativi degli U.T.I.F., nonché quelle di collaborazione nei servizi tecnici ed elettrotecnici nelle zone di verificazione.
Essi inoltre:
a) provvedono, presso le fabbriche e gli opifici, alla scritturazione, negli appositi registri, dei dati concernenti il movimento delle materie prime e dei prodotti;
b) coadiuvano l'impiegato di zona nella compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nel magazzini fiduciari, nonché nelle operazioni di cui alla lettera n) dell';
c) eseguono la lettura dei misuratori e rilevano quanto possa occorrere per il controllo della produzione e dei consumi;
d) coadiuvano l'impiegato di zona nelle operazioni di suggellamento di apparecchi ed impianti installati nelle fabbriche e negli opifici;
e) provvedono, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al suggellamento e al dissuggellamento degli apparecchi radio televisivi presso gli utenti;
f) provvedono alla tenuta della contabilità per i diversi capitoli di spesa di cui compilano, alla data stabilita, i relativi rendiconti;
g) compilano le note nominative degli stipendi e degli altri assegni fissi dovuti al personale;
h) provvedono alla tenuta del registro del personale con tutti i dati richiesti e l'indirizzo di ciascun impiegato;
i) attendono alla contabilità delle imposte di fabbricazione predisponendo gli elaborati necessari;
l) compilano le statistiche mensili e di fine esercizio e gli altri elaborati periodici;
m) tengono il protocollo e l'archivio ordinario dell'ufficio e custodiscono gli stampati;
n) tengono aggiornato il registro delle cauzioni prestate dalle ditte, nonché i registri e gli schedari delle licenze;
o) sono addetti ai lavori di copia anche con l'utilizzazione di macchine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-22