Regolamento›Capo VI
Art. 21
Procuratori, procuratori aggiunti e vice procuratori - Loro compiti
In vigore dal 1 apr 1962
I procuratori, i procuratori aggiunti ed i vice procuratori sono addetti alle zone di verificazione.
Essi curano personalmente l'espletamento dei vari servizi delle imposte di fabbricazione nell'ambito del territorio della propria zona di verificazione, avvalendosi della collaborazione degli impiegati della carriera esecutiva eventualmente assegnati alla zona stessa e dei quali devono vigilare ed integrare l'operato.
Devono informare il capo della propria ripartizione degli eventuali inconvenienti rilevati nell'espletamento del servizio, specie per quanto riguarda il funzionamento degli apparecchi di controllo e di misura, nonché di tutte le possibili divergenze con le ditte.
Quando non sono impegnati in servizi esterni prestano la loro opera presso la sede del proprio Ufficio.
In particolare:
a) partecipano alle verifiche di cui alla lettera d) dell';
b) si assicurano che nessuna modificazione venga apportata agli impianti se non previamente denunziata allo U.T.I.F;
c) accertano l'integrità degli apparecchi di controllo e di misura e la regolarità del funzionamento degli stessi; vigilano perché i suggelli applicati non siano manomessi e si assicurano che nessuna variazione sia stata apportata dopo l'ultimo verbale di verifica;
d) esaminano le dichiarazioni di lavoro presentate dalle ditte della propria zona di verificazione e, nei sopraluoghi, eseguono i riscontri necessari con i registri delle ditte medesime per accertare le rispondenza di quanto dichiarato;
e) predispongono gli atti ed i conteggi ai fini della determinazione e della revisione dei canoni di imposta, nonché dei diritti di licenza;
f) custodiscono il materiale delle imposte di fabbricazione occorrente all'espletamento dei servizi d'istituto e sorvegliano che i suggelli ed i congegni applicati nelle fabbriche della propria zona siano sempre in perfetta efficienza;
g) eseguono, coadiuvati dal personale dipendente, le operazioni di suggellamento degli apparecchi verificati, puzonando le laminette ed i rametti con la propria pinza bollatrice e redigendo i relativi verbali;
h) previ accordi con il capo della propria propria ripartizione, provvedono alla rimozione dei suggelli su motivata richiesta per iscritto da parte della ditta ed alla loro riapplicazione.
In caso di urgenza, rimuovono direttamente i suggelli, riferendone subito alla propria ripartizione.
Per ogni operazione di rimozione e di riapplicazione di suggelli redigono il prescritto verbale e lo inviano all'U.T.I.F. competente tramite la ripartizione;
i) provvedono all'applicazione degli apparecchi di controllo e di misura, ne sorvegliano il regolare funzionamento e ne curano la manutenzione;
l) seguono i processi ed i cicli di lavorazione e controllano le rese delle materie prime; si assicurano che i registri delle materie prime siamo tenuti al corrente, controllando saltuariamente che le relative rimanenze contabili corrispondano a quelle effettive;
m) eseguono le operazioni di accertamento dei prodotti soggetti ad imposta con l'osservanza delle norme e modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, o, a richiesta del fabbricante, provvedono all'estrazione dei prodotti medesimi per il consumo e per altra destinazione consentita; rilasciano i documenti necessari per la circolazione dei prodotti, liquidano i diritti per i piombi e contrassegni ed attendono alla relativa contabilità;
n) controllano, tarano e suggellano gli apparecchi di misura agli effetti della determinazione dell'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica; collaudano, nelle fabbriche, i dispositivi di misura impiegati per il controllo della potenza media in Watt assorbita da ogni tipo di lampada prodotta. Attendono ai prescritti controlli presso le fabbriche, officine di montaggio e riparazione degli apparecchi radio-televisivi e relativi esercizi di vendita;
o) inoltrano, con urgenza, le richieste le istanze che siano consegnate direttamente dalle ditte;
p) eseguono, ove non sia diversamente disposto, le operazioni di accertamento della produzione agli effetti della liquidazione della relativa imposta, nonché le operazioni di denaturazione e quelle che comportano abbuono o restituzione d'imposta;
q) eseguono le prescritte verificazioni ordinarie e quelle straordinarie, compilano gli inventari, effettuano riscontri nei magazzini e procedono ai prelevamento dei campioni con la osservanza delle prescrizioni in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-21