RegolamentoCapo VII

Art. 23

Ufficiali superiori ed ufficiali capi - Compiti particolari

In vigore dal 1 apr 1962
Gli ufficiali superiori e gli ufficiali capi, oltre ai compiti indicati nell'articolo precedente: a) curano il buon andamento del servizio di contabilità presso la sede degli U.T.I.F. e presso gli uffici cui sono assegnati; b) se consegnatari del materiale delle imposte di fabbricazione osservano scrupolosamente le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Essi, inoltre, attendono alla custodia degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto; c) sottopongono a diligente revisione tutti gli elaborati di natura contabile trasmessi all'Ufficio dai capi delle ripartizioni prima di registrarli e rispondono, anche disciplinamente, delle eventuali Irregolarità non rilevate; d) attendono al disbrigo delle pratiche inerenti alla tenuta del conti intestati ai privati e dei conti correnti postali intestati all'ufficio e delle pratiche di carattere generale; e) revisionano le statistiche e gli altri elaborati periodici; f) provvedono alla revisione contabile ed alle operazioni di liquidazione delle tabelle di indennità; g) attendono al disbrigo di quei lavori che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-23

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