Regolamento›Titolo III
Art. 35
Missioni
In vigore dal 1 apr 1962
Il personale che esegue le missioni deve tenere al corrente la tabella delle indennità con le indicazioni precisa e succinte dei lavori eseguiti in ciascun giorno in relazione alle risultanze dei consuntivi dei servizi, del registro giornale e del registro di presenza. Entro il giorno 3 di ciascun mese, le tabelle di indennità del mese precedente debbono essere presentate all'U.T.I.F. per la revisione e la liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-35