RegolamentoTitolo III

Art. 40

Orario d'ufficio

In vigore dal 1 apr 1962
L'orario giornaliero normale degli U.T.I.F. è quello stabilito dalle relative norme in vigore. Tuttavia, quando inderogabili esigenze di servizio rendessero consigliabile l'adozione di diversi orari di ufficio, questi saranno stabiliti dal Ministero su parere della competente Intendenza di finanza. In relazione a particolari necessità, possono essere disposti turni di servizio anche nei giorni festivi, comprese le domeniche, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi dovuti ed al riposo settimanale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo