Regolamento›Titolo III
Art. 40
Orario d'ufficio
In vigore dal 1 apr 1962
L'orario giornaliero normale degli U.T.I.F. è quello stabilito dalle relative norme in vigore. Tuttavia, quando inderogabili esigenze di servizio rendessero consigliabile l'adozione di diversi orari di ufficio, questi saranno stabiliti dal Ministero su parere della competente Intendenza di finanza.
In relazione a particolari necessità, possono essere disposti turni di servizio anche nei giorni festivi, comprese le domeniche, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi dovuti ed al riposo settimanale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-40