Regolamento›Titolo III
Art. 42
Impiego del personale
In vigore dal 1 apr 1962
Il personale delle Imposte di fabbricazione non può essere distratto per lavori diversi da quelli d'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-42