Art. 1

In vigore dal 1 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210, concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione; Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonché l'istruzione di nuovi uffici; Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione dell', ultimo comma, della citata legge 25 gennaio 1940, n. 4, le norme per l'organizzazione dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. È approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo