RegolamentoTitolo III

Art. 38

Laboratorio elettrotecnico centrale

In vigore dal 1 apr 1962
Il laboratorio elettrotecnico centrale provvede: a) alla verifica della taratura degli strumenti di misura, degli apparecchi di sicurezza e di riscontro e di qualsiasi altro congegno applicati negli stabilimenti per la produzione di gas o di energia elettrica oppure presso gli utenti; b) al controllo del consumo dell'energia elettrica assorbita per il funzionamento degli organi di illuminazione agli effetti della liquidazione dell'imposta di fabbricazione ad essi relativa; c) al controlli, alle verifiche, alle ricerche inerenti al funzionamento di qualsiasi apparecchio di misura adottato dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-38

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Laboratorio elettrotecnico centrale (Art. 38 Approvazione del regolamento di servizio per il personale delle Imposte di fabbricazione.) — Testo vigente | Portale Normativo