Regolamento›Titolo III
Art. 37
Magazzino centrale ed annessa officina
In vigore dal 1 apr 1962
Il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina provvedono, con l'osservanza delle norme della legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, agli acquisti, alla costruzione, alla manutenzione ed alla distribuzione del materiale mobile, nonché alla custodia, alla distribuzione, alla gestione ed al rendiconto dei contrassegni di Stato occorrenti agli U.T.I.F. ed alle dogane.
Il magazzino al fine di assicurare la regolare distribuzione del materiale al predetti uffici, deve essere fornito della scorte necessarie alle esigenze del servizi in base allo preventive richieste che gli uffici stessi fanno entro il mese di dicembre di ogni anno.
Il consegnatario, previo consenso dell'ingegnere capo dirigente, sceglie tra il personale dipendente un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La nomina deve risultare da un ordine di servizio scritto.
Il titolare consegnatario risponde in solido con il supplente della gestione di quest'ultimo.
Il consegnatario, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento del magazzino e rendere più agevoli o spedite le ricognizioni ed il riscontro del materiale, deve tenere opportunamente riuniti, ma distinti, i materiali nuovi da quelli usati e reimpiegabili; deve tenere distinti dagli altri, e in locali separati, i materiali dichiarati fuori uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-37