Art. 30 · Registro di presenza
RegolamentoTitolo III

Art. 30

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Registro di presenza

In vigore dal 1 apr 1962
In tutti gli stabilimenti, fabbriche, opifici e simili, soggetti a vigilanza fiscale, è tenuto un registro di presenza nel quale gli impiegati dalle imposte di fabbricazione, che entrano nello stabilimento, annotano il loro nominativo, l'ora di entrata e di uscita e le specificazione del servizio espletato. Detto registro, chiuso a fine mese, viene restituito allo U.T.I.F. per i controlli del caso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-30