CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazioneCapo III

Art. 21

Invalidità permanente o morte.

In vigore dal 12 lug 1962
. - Invalidità permanente o morte. - Nei casi di invalidità permanente e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno dieci anni di anzianità ed a qualunque età. La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa. Nei casi di invalidità permanente e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro od a malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianità e con qualunque età, con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno. La pensione integrativa per invalidità non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo ed in quanto l'invalidità stessa sia stata riconosciuta dall'Ente che corrisponde la pensione di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-21-2

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