CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 23
Anzianità convenzionali.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Anzianità convenzionali. - Sono conteggiate dal Premungas le anzianità convenzionali riconosciute anteriormente al 1° maggio 1946 ai lavoratori in servizio a tale data.
Le anzianità convenzionali riconosciute successivamente al 1° maggio 1946 saranno conteggiate dal Premungas solo ed in quanto vi sia stata corresponsione dei contributi, sia a carico delle aziende che dei lavoratori, nella misura e con la ripartizione stabilita dalla tabella che sarà fissata dalle Organizzazioni sindacali su proposta del Consiglio di amministrazione del Premungas. Tale corresponsione dovrà avvenire in tempo utile e comunque non oltre tre mesi prima del collocamento a riposo del lavoratore interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-23-2