CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazioneCapo III

Art. 26

Pensioni indirette e di riversibilità.

In vigore dal 12 lug 1962
. - Pensioni indirette e di riversibilità. - La integrazione delle pensioni indirette e di riversibilità corrisposte dai diversi Istituti o Casse Aziendali alle vedove e agli orfani dei lavoratori iscritti al Premungas sarà regolata dalle seguenti tabelle: TABELLA A Vedova 50% Vedova Con 1 orfano 60% Vedova con 2 orfani 70% Vedova con 3 orfani 75% Vedova con 4 orfani 80% Vedova con 5 orfani e oltre 90% TABELLA B 1 orfano 50% 2 orfani 60% 3 orfani 70% 4 orfani 80% 5 orfani ed oltre 90% Perdono il diritto alla pensione: 1) gli orfani e le orfane al compimento del 18° anno di età; 2) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al Premungas. Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la perdita al diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, valgono per tutti gli iscritti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza Enti Locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-26-2

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Pensioni indirette e di riversibilità. (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo