CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 26
Pensioni indirette e di riversibilità.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Pensioni indirette e di riversibilità. - La integrazione delle pensioni indirette e di riversibilità corrisposte dai diversi Istituti o Casse Aziendali alle vedove e agli orfani dei lavoratori iscritti al Premungas sarà regolata dalle seguenti tabelle:
TABELLA A
Vedova 50%
Vedova Con 1 orfano 60%
Vedova con 2 orfani 70%
Vedova con 3 orfani 75%
Vedova con 4 orfani 80%
Vedova con 5 orfani e oltre 90%
TABELLA B
1 orfano 50%
2 orfani 60%
3 orfani 70%
4 orfani 80%
5 orfani ed oltre 90%
Perdono il diritto alla pensione:
1) gli orfani e le orfane al compimento del 18° anno di età;
2) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al Premungas.
Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la perdita al diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, valgono per tutti gli iscritti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza Enti Locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-26-2