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Art. 22
Dimissioni
In vigore dal 12 lug 1962
. - Dimissioni - In caso di dimissioni prima del 60° anno di età la pensione cumulativa spettante al lavoratore sarà ridotta del 15%.
Tale riduzione non verrà fatta per le donne che diano le dimissioni dopo il 55° anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-22-2