CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 17
Determinazione e pagamento della pensione integrativa.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Determinazione e pagamento della pensione integrativa.
- Le aziende un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al Premungas tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'Ente previdenziale al quale esso è iscritto.
Il Premungas, effettuati gli opportuni controlli, dà il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico.
L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere.
La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilità, dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-17-2