CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 16
Rapporti tra aziende e Premungas
In vigore dal 12 lug 1962
. - Rapporti tra aziende e Premungas - Le aziende dovranno trasmettere al Premungas quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal Premungas contenente le seguenti indicazioni:
1) i contributi da corrispondersi per ciascun inscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge ed al Premungas;
2) le pensioni integrative corrisposte per conto del Premungas;
3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo.
Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del sette per cento e a carico del Premungas gli interessi passivi di mora nella misura del cinque per cento.
I versamenti saranno effettuati dalle Aziende in apposito conto corrente intestato al Premungas.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-16-2