Art. 16 · Rapporti tra aziende e Premungas
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazioneCapo III

Art. 16

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Rapporti tra aziende e Premungas

In vigore dal 12 lug 1962
. - Rapporti tra aziende e Premungas - Le aziende dovranno trasmettere al Premungas quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal Premungas contenente le seguenti indicazioni: 1) i contributi da corrispondersi per ciascun inscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge ed al Premungas; 2) le pensioni integrative corrisposte per conto del Premungas; 3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo. Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del sette per cento e a carico del Premungas gli interessi passivi di mora nella misura del cinque per cento. I versamenti saranno effettuati dalle Aziende in apposito conto corrente intestato al Premungas.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-16-2