CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 19
Investimenti.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Investimenti. - Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del Premungas dovranno essere investite nel modo seguente:
a) nella misura di almeno il 10% (dieci per cento) in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti:
b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'Ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle Aziende municipalizzate aderenti alla F.N.A.M.G.A.V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-19-2