CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 20
Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa.
In vigore dal 12 lug 1962
. - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa. - Le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti:
a) a 60 di età e 35 anni di anzianità di servizio, il trattamento cumulativo di pensione sarà pari al 90% della retribuzione globale dell'ultimo anno;
b) per de anzianità inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo sarà di 1/39 della retribuzione globale per ogni anno di anzianità;
c) nelle età comprese tra i 55 e i 60 anni la pensione cumulativa sarà ridotta nelle seguenti misure.
a 59 anni l'81,66% della retribuzione globale,
a 58 anni il 74,48% della retribuzione globale;
a 57 anni il 68,20% della retribuzione globale;
a 56 anni il 61,92% della retribuzione globale;
a 55 anni il 57,43% della retribuzione globale;
d) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di età e 15 di anzianità di servizio effettivamente prestato, esclusa quindi ogni anzianità convenzionale;
e) in nessun caso la pensione cumulativa potrà superare il 90% dell'ultima retribuzione globale. Qualsiasi liquidazione, indennità od altro, escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata, dovrà essere computato per il calcolo della pensione integrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-20-2