CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 30
Pensione integrativa agli iscritti all'I.N.P.S. prima del 60 anno di età.
In vigore dal 12 lug 1962
. Pensione integrativa agli iscritti all'I.N.P.S. prima del 60° anno di età. - Il lavoratore eccezionalmente iscritto all'Istituto di Previdenza Sociale che chieda il collocamento a riposo in età compresa tra i 55 ed i 59 anni con diritto a pensione integrativa, ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e a proprie spese, l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.
Il Premungas ha l'obbligo di corrispondere la totale pensione fino al raggiungimento del 60° anno di età e dal 60° anno in poi, soltanto l'integrazione a quanto verrà corrisposto dall'I.N.P.S.
La mancata osservanza dell'obbligo della conservazione dell'assicurazione, libera il Premungas dal pagamento della quota di pensione che l'Istituto di Previdenza Sociale eroga a partire dal compimento del 60° anno di età.
Il lavoratore che al raggiungimento del 60° anno di età percepisca la pensione dall'Istituto di Previdenza Sociale, dovrà versare tale pensione al Premungas fino alla estinzione del rapporto di lavoro. L'azienda provvederà a trattenere ed a versare al Premungas l'importo di detta pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-30-3