CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione›Capo III
Art. 29
Pensione integrativa in caso di indennità "una tantum" da parte della C.P.D.E.L.
In vigore dal 12 lug 1962
. Pensione integrativa in caso di indennità "una tantum" da parte della C.P.D.E.L. - Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della C.P.D.E.L. alla quale è iscritto acquisisca una indennità "una tantum", il Premungas calcolerà la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'I.N.P.S. e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennità corrisposta dalla C.P.D.E.L.
Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità "una tantum" della C.P.D.E.L. la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la rendita della "una tantum" predetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-29-3