CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento
Art. 7
Modalità.
In vigore dal 14 set 1962
Modalità. - L'assistenza di malattia viene attuata
secondo le seguenti modalità:
a) Assistenza sanitaria - Verrà prestata l'assistenza
medico-generica in ambulatorio o, in caso di necessità,a domicilio, con medici fiduciari o convenzionati. Nella eventualità che l'assistito preferisca altro medico verrà rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percepita il medico fiduciario o
convenzionato o con tariffe prestabilite.
b) Assistenza ospedaliera - Verranno prestati il ricovero e la
degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che l'assistito preferisca altri Ospedali la Mutua concorrerà con una quota uguale a quella convenzionata. La prestazione di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potrà comunque superare un periodo massimo di giorni centottanta.
Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa
è a totale carico della Mutua. Se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrerà con
una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite.
c) Assistenza sanitaria specialistica - Sarà prestata in
ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati, su prescrizione del medico curante, previa autorizzazione della Mutua salvo casi d'urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi.
d) Assistenza farmaceutica - Comprende i medicinali iscritti
nella Farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione. Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Mutua a seguito di domanda sulla quale dovranno essere specificati la cura e l'approssimativo importo di spesa. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso può limitare la prescrizione delle
specialità.
e) Assistenza ostetrica - Verrà prestata durante la gestazione
ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sarà prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nel caso in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verrà rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verrà
provveduto al ricovero in ospedale con le modalità già stabilite.
Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico
verrà rimborsata la spesa come per parto a domicilio, in base a
quanto sopra previsto.
f) Interventi chirurgici a domicilio - Verrà rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per uguale intervento in ospedale
convenzionato.
g) Cure termali - L'assistenza di malattia mediante cure termali verrà effettuata dalle Casse Mutue Aziendali previa autorizzazione del Comugas e in base a regolamentazione di quest'ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-7-3