CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 8

Documentazione.

In vigore dal 14 set 1962
Documentazione. - Per poter fruire della assistenza di malattia ogni scritto o chi ne fa le veci dovrà: a) denunciare per iscritto il suo stato di malattia alla Mutua entro 24 ore salvo il caso di comprovata forza maggiore; b) documentare entro 15 giorni l'ulteriore continuazione della malattia con certificato medico che a sua volta avrà validità non superiore a 15 giorni; c) denunciare la cessazione della malattia con certificato medico di guarigione. L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura dovesse assentarsi dal suo domicilio potrà farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'interessato alla Cassa Mutua insieme con la comunicazione del nuovo indirizzo. Non verranno riconosciute le spese sopportate dall'iscritto precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo o dei suoi familiari salvo casi di comprovata urgenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-8-3

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