CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 13

Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso.

In vigore dal 14 set 1962
Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. - L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue. L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000 annue è posta a carico della Mutua nella misura del 50%. La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formerà oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi. Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non può avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali. In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potrà concedere degli acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato B.
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Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo