CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento
Art. 13
Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso.
In vigore dal 14 set 1962
Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. -
L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue.
L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000
annue è posta a carico della Mutua nella misura del 50%.
La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formerà oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi.
Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non può
avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali.
In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potrà concedere degli
acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-13-3