Art. 7

In vigore dal 1 gen 1962
Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le norme contenute nel regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni stabilite dall', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dall'art. 18 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, per i prodotti vinosi destinati agli usi industriali dai detti articoli previsti, nonché le disposizioni della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino. Restano altresì ferme, ai soli effetti dell'esenzione dall'imposta di cui all' del presente decreto, le disposizioni previste dall'art. 30, numeri 1 e 2 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, relative alle bevande vinose destinate alla somministrazione ai collaboratori delle aziende agricole ed al consumo familiare dei produttori.
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