Art. 9
In vigore dal 1 gen 1962
Gli operatori soggetti alla denuncia di cui al precedente hanno l'obbligo di presentare la denuncia stessa, relativamente ai quantitativi giacenti ai 1 gennaio 1962, entro il 31 dello stesso mese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-9