Art. 8

In vigore dal 1 gen 1962
Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 1 luglio 1961, non può essere ridotto per effetto dell'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fino al 31 dicembre 1962. I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo in corso alla data del 1 luglio 1961 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, fino al 31 dicembre 1962. Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con Consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei Comuni e limitatamente ad periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al secondo comma qualora, alla data di pubblicazione del presente decreto, il servizio di riscossione della imposta di consumo sia gestito in economia dal Comune o sia stato conferito in appalto o in gestione per conto con nuovo contratto divenuto esecutivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-8

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