Art. 6

In vigore dal 1 gen 1962
L'imposta di cui al precedente ed il rimborso di spese di cui al precedente dovranno essere liquidati e riscossi in base alle quote fisse che le intendenze di finanza determinano periodicamente con la apposite tariffe, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-6

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