Art. 10

In vigore dal 1 gen 1962
Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il giorno 1 gennaio 1962. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SCELBA - PELLA - TAVIANI - COLOMBO - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 140 - VILLA
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