Art. 10
10 / 10In vigore dal 1 gen 1962
Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il giorno 1 gennaio 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SCELBA - PELLA -
TAVIANI - COLOMBO -
RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 140 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-10