Art. 5
In vigore dal 1 gen 1962
Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per il servizio di riscossione dell'imposta di cui al precedente , l'aggio nella misura del due per cento, oltre ad un rimborso di spese dovuto in aggiunta alla imposta e forfetizzato nella misura dell'otto per cento dell'imposta stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-5