Art. 4
In vigore dal 1 gen 1962
Le bollette di accompagnamento, conformi al modello unito al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, riunite in bollettari di 100 esemplari ciascuno, verranno distribuite agli uffici delle imposte di consumo, a cura delle intendenze di finanza, che ne dovranno tenere una apposita contabilità di carico e scarico per ciascun ufficio delle imposte di consumo. I detti uffici restituiranno alle intendenze di finanza i bollettari esauriti dopo aver allegato a ciascuna matrice il relativo scontrino.
Gli uffici delle imposte di consumo non possono rilasciare bollette di accompagnamento per quantitativi maggiori di quelli risultanti giacenti presso il denunciante dal registro di cui al precedente o presso il commerciante all'ingrosso dal registro di carico e scarico di cui all'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.
Si applicano ai commercianti le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente .
Il privato consumatore non potrà ottenere bollette di accompagnamento per trasporti di vino se non previa documentazione del titolo in base al quale ne è venuto in possesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-4