Art. 3

In vigore dal 1 gen 1962
Gli uffici delle imposte di consumo devono annotare distintamente per ciascun denunciante, su apposito registro partitario, il carico e le gradazioni alcooliche e zuccherine risultanti dalle denuncie rese ai sensi del precedente . Nella parte dello scarico del detto partitario devono essere indicati, sempre per ciascun denunciante, i quantitativi destinati ad usi esenti a norma di legge, nonché i quantitativi comunque ceduti a grossisti, dettaglianti o privati, specificando i destinatari del prodotto e gli estremi dei documenti emessi dagli uffici stessi. Se presso il denunciante vengono rinvenuti quantitativi di vino di entità superiore o di qualità diversa rispetto a quelli risultanti dal registro di cui al comma precedente, tutti i quantitativi rinvenuti sono considerati prodotti in frode ed immediatamente sequestrati. Qualora vengano accertati quantitativi inferiori a quelli risultanti dai registro, il prodotto mancante si considera venduto in evasione all'imposta generale sull'entrata. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo sono tollerate differenze in più o in meno non eccedenti il due per cento dei quantitativi risultanti dal registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-3

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