Art. 1

In vigore dal 1 gen 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare le norme per attuare l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino; Visto l'articolo 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta una volta tanto secondo le norme e modalità, previste per il pagamento delle imposte comunali di consumo sulle acquaviti, sui liquori e sugli alcooli ed è riscossa a cura degli uffici delle imposte di consumo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1315#art-1

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