CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Art. 89
In vigore dal 13 apr 1961
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intera indennità di licenziamento prevista dal presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'.
La corresponsione dell'indennità di cui al primo capoverso del presente articolo sarà effettuata alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio o altro documento equipollente, purchè tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-89