CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXIII
Art. 94
In vigore dal 13 apr 1961
Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-94