CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXIII
Art. 96
In vigore dal 13 apr 1961
Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale par reati che lo rendano indegno, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo, in pendenza di giudizio, dal servizio e dallo stipendio o paga e ogni altro emolumento o compenso. Dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sulla eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità.
Al lavoratore condannato per reato commesso fuori dall'azienda, ove non sia riammesso in servizio, spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento senza indennità, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro od in servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-96