CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXIII

Art. 95

In vigore dal 13 apr 1961
L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva; 3) multa in misura non eccedente; il 10% delle spettanze ragguagliate a mese; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge + in tronco). Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del Codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di ufficio, nonché nei casi previsti dagli del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del Codice civile. Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti. Si considera altresì motivo di licenziamento disciplinare (senza indennità e preavviso) l'avere il lavoratore taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che ne avrebbero impedito l'assunzione e che, ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco. I provvedimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati. L'importo delle multe sarà destinato ad opere assistenziali.
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