CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo X

Art. 47

In vigore dal 13 apr 1961
Salvo i casi di legittimo impedimento di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la ditta entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti. Le assenze non giustificate danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite nel successivo . paragrafi 1, 2 e 3. Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre le 24 ore e fino a 6 giorni, il lavoratore sarà passibile delle ulteriori sanzioni di cui all', paragrafo 4. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenze arbitrarie. il rapporto di lavoro si intenderà risoluto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto a percepire nè la indennità di licenziamento nè quella di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-47

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