CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XII
Art. 52
In vigore dal 13 apr 1961
La ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale - fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;
4) una diaria che verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali in misura non inferiore al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore; qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-52