CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo X
Art. 49
In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore potrà richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo di giorni quindici, nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se richiesto, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durate il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-49