CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IX

Art. 44

In vigore dal 13 apr 1961
Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto. altresì, al rimborso delle spese vive sostenute sia per l'anticipato ritorno, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-44

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