CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 13 apr 1961
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 40% sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-39